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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 86 (Garanzie contro la speculazione con aree cedute)  

(1) Le aree di edilizia abitativa agevolata sono soggette al vincolo sociale ventennale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62.

(2) Abitazioni realizzate su aree edificabili agevolate possono essere alienate o date in locazione, nella misura in cui sono previsti dagli articoli 62 e seguenti l'alienazione, la locazione o l'aggravio con diritti reali di godimento di abitazioni soggette al vincolo sociale, solo a persone in possesso dei requisiti per l'assegnazione di aree edificabili agevolate nel relativo comune. Parimenti possono essere costituiti soltanto a favore di tali persone diritti reali di godimento.

(3) Chi alieni, dia in locazione o gravi con diritti reali un'abitazione costruita su un'area edificabile assegnata deve dimostrare di disporre egli stesso di un'abitazione adeguata al fabbisogno della sua famiglia.

(4) Il prezzo di vendita corrisponde al valore convenzionale dell'abitazione determinato ai sensi dell'articolo 7. Al solo costo di costruzione dell'abitazione si applicano i coefficienti di vetustà e dello stato di conservazione e manutenzione. Restano impregiudicate da questa norma le disposizioni sull'eventuale restituzione dell'agevolazione edilizia.126) 

(5) Decorsi 20 anni dalla dichiarazione di effettiva occupazione dell'abitazione, il proprietario dell'abitazione può trasferire la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritti reali, purché sia stato versato al comune un importo corrispondente al dieci per cento del costo convenzionale di costruzione dell'abitazione. Per ogni anno successivo al ventesimo anno dalla dichiarazione di effettiva occupazione dell'abitazione, l'importo da versare al comune si riduce di un decimo. Decorsi 30 anni dalla dichiarazione di effettiva occupazione dell'abitazione decade il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata derivante dall'assegnazione dell'area.127) 

(5/bis) Per le abitazioni la cui costruzione su aree riservate all'edilizia abitativa agevolata, è stata ultimata prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del rilascio della dichiarazione di abitabilità.128) 

(5/ter) Anche decorsi i 20 anni, e fino a che non sia stato pagato in favore del comune l'importo di cui al comma 5, l'abitazione costruita sul terreno ceduto in proprietà può essere alienata o locata solo a persone in possesso dei requisiti di essere assegnatarie di terreno destinato all'edilizia abitativa agevolata nel comune territorialmente interessato.129) 

(6) Qualora vi sia contrasto tra la delibera di assegnazione dell'area e i lavori di costruzione, eseguiti in conformità al progetto originario o al progetto di variante approvato, la giunta comunale provvede alle opportune modifiche della delibera di assegnazione dell'area. In base a tale deliberazione possono essere effettuati in deroga al divieto di alienazione di cui all'articolo 62 opportuni trasferimenti di proprietà e la costituzione di diritti di superficie e di servitù.

(7)  Decorsi cinque anni dalla dichiarazione di effettiva occupazione dell’abitazione, la cubatura residua eventualmente ammissibile sull’area assegnata può essere utilizzata per ampliare la propria abitazione, che deve mantenere le caratteristiche di un’abitazione economica, o per la costruzione di una nuova abitazione. Qualora sia realizzata un’abitazione autonoma, deve, se del caso, prima essere versato al comune, per la superficie che viene separata dall’abitazione esistente, l’importo previsto dal comma 5. L’abitazione autonoma deve essere destinata al fabbisogno abitativo di parenti o affini entro il terzo grado in possesso dei requisiti per l’assegnazione di un terreno agevolato nel rispettivo comune. Il vincolo sociale ai sensi del presente articolo in combinato disposto con l’articolo 62 deve essere assunto con atto unilaterale d’obbligo e annotato nel libro fondiario, in base ad un piano di divisione in porzioni materiali, esclusivamente a carico della nuova abitazione realizzata. 130) 

(8) Decorsi 20 anni dalla dichiarazione di effettiva occupazione dell'abitazione ed avvenuto il versamento dell'importo di cui al comma 5 in favore del comune, trova applicazione l'articolo 68 per la cancellazione del vincolo sociale di cui all'articolo 62. Decorsi i 30 anni di cui al comma 5, il nulla osta per la cancellazione del vincolo sociale è comunque rilasciato.131) 

(8/bis)  Qualora si tratti di alloggi realizzati su terreno agevolato senza aver usufruito di agevolazioni edilizie di cui alla presente legge, tutti i nulla-osta o autorizzazioni previsti dagli articoli 62 e seguenti sono rilasciati dal Sindaco. 132)

(9) In caso di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio viene autorizzato il trasferimento della proprietà dell'area assegnata e dell'abitazione su di essa realizzata a favore del coniuge a cui l'abitazione viene assegnata in base a provvedimento giudiziale.

126)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 23 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
127)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 23 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
128)
Il comma 5/bis è stato inserito dall'art. 23 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
129)
Il comma 5/ter è stato inserito dall'art. 23 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
130)
L'art. 86, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 23, comma 4, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
131)
Il comma 8 è stato integrato dall'art. 23 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
132)
L'art. 86, comma 8/bis, è stato inserito dall'art. 23, comma 5, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.