(1) Si procede alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione nei seguenti casi:
- qualora entro un anno dal rilascio del certificato di abitabilità l'abitazione costruita sull'area assegnata non venga occupata dall'assegnatario od affittata ai sensi dell'articolo 86;
- qualora l'abitazione venga affittata in contrasto con le norme contenute nell'articolo 86;
- qualora venga cambiata la destinazione d'uso dell'abitazione o di parte di essa in contrasto con la delibera di assegnazione e non sia possibile la riduzione in pristino dell'alloggio;
- qualora non siano rispettati i termini di cui all'articolo 83, comma 1, lettera c);
- qualora gli altri obblighi previsti nella delibera di assegnazione non vengano rispettati.
(2) I fatti che danno luogo alla decadenza dall'assegnazione sono accertati con deliberazione della giunta comunale e vengono contestati dal sindaco all'assegnatario tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'invito a presentare entro 60 giorni controdeduzioni adeguatamente documentate.
(3) Decorso il termine di cui al comma 2, la giunta comunale pronuncia la decadenza dall'assegnazione dell'area. Avverso la deliberazione della giunta comunale è ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla comunicazione alla Giunta provinciale, che decide in via definitiva. La pronuncia definitiva di decadenza dall'assegnazione comporta l'assoggettabilità dell'area assegnata e delle costruzioni su essa realizzate all'espropriazione. Su richiesta del comune il Presidente della giunta provinciale emette il decreto di espropriazione.
(4) Le norme dei commi 2 e 3 si applicano anche in caso di rinuncia all'assegnazione.
(5) Le disposizioni degli articoli 82, 83, 84, dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo nonché dell'articolo 86 trovano applicazione in caso di assegnazione di aree di edilizia abitativa agevolata da parte dell'amministrazione provinciale o dell'IPES; in tal caso alla giunta comunale subentrano rispettivamente la Giunta provinciale e il Consiglio di amministrazione dell'IPES.