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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 85 (Decadenza dell'assegnazione dell'area)   

(1) Si procede alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione nei seguenti casi:

  1. qualora entro un anno dal rilascio del certificato di abitabilità l'abitazione costruita sull'area assegnata non venga occupata dall'assegnatario od affittata ai sensi dell'articolo 86;
  2. qualora l'abitazione venga affittata in contrasto con le norme contenute nell'articolo 86;
  3. qualora venga cambiata la destinazione d'uso dell'abitazione o di parte di essa in contrasto con la delibera di assegnazione e non sia possibile la riduzione in pristino dell'alloggio;
  4. qualora non siano rispettati i termini di cui all'articolo 83, comma 1, lettera c);
  5. qualora gli altri obblighi previsti nella delibera di assegnazione non vengano rispettati.

(2) I fatti che danno luogo alla decadenza dall'assegnazione sono accertati con deliberazione della giunta comunale e vengono contestati dal sindaco all'assegnatario tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'invito a presentare entro 60 giorni controdeduzioni adeguatamente documentate.

(3) Decorso il termine di cui al comma 2, la giunta comunale pronuncia la decadenza dall'assegnazione dell'area. Avverso la deliberazione della giunta comunale è ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla comunicazione alla Giunta provinciale, che decide in via definitiva. La pronuncia definitiva di decadenza dall'assegnazione comporta l'assoggettabilità dell'area assegnata e delle costruzioni su essa realizzate all'espropriazione. Su richiesta del comune il Presidente della giunta provinciale emette il decreto di espropriazione.

(4) Le norme dei commi 2 e 3 si applicano anche in caso di rinuncia all'assegnazione.

(5) Le disposizioni degli articoli 82, 83, 84, dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo nonché dell'articolo 86 trovano applicazione in caso di assegnazione di aree di edilizia abitativa agevolata da parte dell'amministrazione provinciale o dell'IPES; in tal caso alla giunta comunale subentrano rispettivamente la Giunta provinciale e il Consiglio di amministrazione dell'IPES.