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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 84 (Annullamento dell'assegnazione dell'area)

(1) La delibera di assegnazione deve essere annullata se si accerti che il richiedente non era in possesso dei requisiti per l'assegnazione al momento della delibera di assegnazione provvisoria, se una tale delibera è stata adottata, ovvero della delibera di assegnazione definitiva. In seguito all'avvenuto annullamento della delibera di assegnazione il Presidente della giunta provinciale su richiesta del comune decreta l'espropriazione del terreno assegnato e delle costruzioni realizzate su di esso. Qualora l'abitazione realizzata sull'area assegnata sia già stata completata, l'indennità di espropriazione corrisponde al prezzo di vendita da fissare ai sensi dell'articolo 86, comma 4. Qualora l'abitazione non sia ancora completata, l'indennità di espropriazione per i lavori di costruzione corrisponde al valore dei lavori stabilito dall'Ufficio provinciale estimo, mentre per l'area l'indennità di espropriazione viene stabilita ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.