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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 83 (Cessione in proprietà delle aree da parte del comune)  

(1) La delibera di assegnazione di cui all'articolo 82 costituisce titolo per l'intavolazione nel libro fondiario del diritto di proprietà o del diritto di superficie a favore dell'assegnatario e per l'annotazione del vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62. La stessa delibera deve prevedere:

  1. la misura dell'area assegnata ed il numero delle abitazioni su di essa realizzabili;
  2. le caratteristiche tipologiche delle abitazioni da costruire;
  3. i termini per la presentazione del progetto, di inizio e di ultimazione dei lavori;
  4. i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla legge o dalla delibera di assegnazione comporti la decadenza dall'assegnazione;
  5. il richiamo al vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata;
  6. il corrispettivo per la cessione dell'area, per gli oneri di urbanizzazione della stessa e per le spese di progettazione;
  7. un richiamo all'obbligo dell'assegnatario di presentare al comune una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di effettiva occupazione dell'alloggio costruito sull'area assegnata.