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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 82 (Assegnazione delle aree di edilizia abitativa agevolata)      delibera sentenza

(1) Alle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata sono ammessi l'IPES e le persone fisiche singole o associate in cooperative, ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 2. I comuni possono utilizzare le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata per la costruzione di abitazioni finanziate in tutto od in parte con mezzi propri.122) 

(2) Sono ammesse anche le società e gli enti costituiti con lo scopo di costruire senza finalità di lucro abitazioni standard popolare da vendere o da assegnare in locazione, anche con patto di futura vendita, sulla base di convenzioni stipulate con l'amministrazione provinciale. La convenzione deve stabilire i criteri per l'assegnazione dell'abitazione, per la determinazione e la revisione del canone di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di vendita, in osservanza dei principi della presente legge con adeguate garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi assunti.

(3) Nell'assegnazione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata è data la precedenza all'IPES che intende realizzare nel comune alloggi in locazione compresi nel programma di costruzione di cui all'articolo 22.

(4) Per le domande da presentare da cooperative edilizie e da richiedenti singoli i comuni con regolamento stabiliscono i termini e le modalità di presentazione delle domande, per la formazione della graduatoria e la misura dell'area da assegnare. Nel regolamento i comuni stabiliscono inoltre i criteri di preferenza delle domande presentate da cooperative edilizie rispetto a quelle dei richiedenti singoli. Nel regolamento i comuni possono prevedere il riconoscimento di due punti aggiuntivi per la durata della residenza nel comune e che la graduatoria abbia una validità di al massimo tre anni.

(5) Per conseguire l'assegnazione in proprietà di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, i soci di cooperative edilizie ed i richiedenti singoli devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. essere residenti nel comune o avere il posto di lavoro nel comune o nei comuni consorziati ai sensi dell'articolo 31 della legge urbanistica provinciale;
  2. essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione di un’abitazione di proprietà e disporre di un reddito non superiore a quello della quinta fascia di reddito;123)
  3. raggiungere un punteggio di almeno 16 punti ai sensi del regolamento di esecuzione;
  4. non essere proprietari e non aver ceduto nel quinquennio antecedente la domanda un'area edificabile in località agevolmente raggiungibile, sufficiente per la realizzazione di un alloggio di almeno 495 metri cubi.

(6) A parità di punteggio hanno la precedenza i richiedenti che relativamente al requisito di cui al comma 5, lettera a), possono dimostrare una più lunga durata di residenza.

(7) L'assegnazione delle aree destinate all'edilizia agevolata in proprietà dei richiedenti o in diritto di superficie è disposta, in conformità al programma pluriennale di attuazione ed al piano di attuazione approvato, seguendo l'ordine della graduatoria definitiva, con deliberazione della giunta comunale.

(7/bis) Le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata di esclusiva proprietà della Provincia o dell'IPES sono assegnate in proprietà ai richiedenti dalla Giunta provinciale o dall'IPES d'intesa con il comune territorialmente competente.124) 

(7/ter)  La Giunta provinciale nell’ambito dei programmi di costruzione, anche già approvati, può prevedere che l’assegnazione delle aree di edilizia abitativa agevolata possa essere effettuata, in deroga a quanto stabilito nel comma 5, numero 1), anche a favore di richiedenti residenti in un comune confinante. È necessario l’assenso dei comuni interessati. 125)

(8) L'assegnazione delle aree può essere effettuata in due fasi. L'assegnazione provvisoria può essere effettuata dopo l'approvazione del piano di attuazione e l'avvio della procedura di esproprio. In base all'assegnazione provvisoria gli assegnatari possono chiedere il rilascio della concessione edilizia. L'assegnazione definitiva in proprietà può essere effettuata solo ad avvenuto esproprio delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata. Nella delibera di assegnazione provvisoria o nella delibera di assegnazione definitiva, se non ha luogo l'assegnazione provvisoria, deve essere accertato che non esistano le cause di esclusione di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c), e di cui al comma 5, lettera d), del presente articolo.

(9) In attesa dell'assegnazione definitiva in proprietà il comune può autorizzare gli assegnatari ad occupare le aree espropriate e ad iniziare i lavori di costruzione. L'autorizzazione ad occupare l'area è condizionata al versamento di un acconto pari all'80 per cento del presumibile prezzo di cessione dell'area e degli oneri di urbanizzazione.

(10) Nelle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata possono essere realizzate esclusivamente abitazioni aventi le caratteristiche di abitazioni popolari, salve le diverse caratteristiche delle abitazioni destinate alle persone anziane, delle case albergo per lavoratori e studenti, delle abitazioni protette e delle abitazioni collettive.

(11) Gli emigrati all'estero già residenti in provincia prima dell'emigrazione per almeno cinque anni, nonché i loro coniugi non legalmente separati, i quali intendano ristabilire la residenza in provincia, possono presentare la domanda di assegnazione di terreno nel comune dell'ultima residenza o in quello in cui dimostrino di essere in grado di esercitare la loro professione, impiego o lavoro. Agli effetti della presente norma il periodo di lavoro prestato fuori provincia si considera prestato nel comune.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 81 del 26.03.2001 - Edilizia abitativa agevolata - cessione di aree a cooperative di militari
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 105 vom 24.04.1996 - Zuweisung von Bauland in geförderten Wohnbauzonen - Ermessenspielraum und Begründungspflicht - vorher festgelegte Zuweisungskriterien nicht obligatorisch
122)
Il comma 1 è stato integrato dall'art. 22 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
123)
La lettera b) dell'art. 82, comma 5, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 22, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
124)
Il comma 7/bis è stato inserito dall'art. 22 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
125)
L'art. 82, comma 7/ter, è stato inserito dall'art. 1, comma 7, della L.P. 13 giugno 2012, n. 11.