(1) Decorsi i periodi di tempo stabiliti nel programma pluriennale di attuazione senza che i proprietari delle aree destinate all'edilizia residenziale privata abbiano presentato al comune la domanda di concessione edilizia, il comune, accertato che non sono disponibili altre aree per l'edilizia abitativa agevolata procede all'esproprio delle aree non edificate. Al finanziamento dell'acquisizione delle aree si procede ai sensi dell'articolo 88.
(2) Le aree espropriate ai sensi del comma 1 devono essere destinate all'edilizia abitativa agevolata.
(3) Su richiesta dei proprietari l'espropriazione di aree destinate all'edilizia privata può essere pronunciata anche prima del decorso del termine previsto dal programma pluriennale di attuazione.