(1) Dopo gli adempimenti di cui all'articolo 79 si procede all'esproprio delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata ed alle opere di urbanizzazione primaria. Dall'indennità di esproprio spettante ai singoli comproprietari della zona di espansione viene detratto un importo corrispondente alla quota parte delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria a carico dei lotti destinati all'edilizia residenziale privata e che ai sensi dell'articolo 66, comma 5, della legge urbanistica provinciale deve essere ceduta gratuitamente al comune.
(2) 121)
(3) Le aree destinate alla realizzazione dei programmi di costruzione dell'IPES sono espropriate a suo favore.