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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 79 (Costituzione della comunione e esecuzione della divisione materiale delle aree nelle zone di espansione)

(1) In base alla proposta di costituzione della comunione o di divisione materiale delle aree compresa nel piano di attuazione approvato, il sindaco dispone per le aree che formano la zona di espansione la costituzione della comunione o la divisione materiale.119)

(2) Le quote di comproprietà sono disposte in proporzione all'estensione delle singole aree comprese nel piano. I diritti reali di godimento e le ipoteche gravanti i singoli fondi sono trasferite sulle quote di comproprietà o sui fondi assegnati. Le servitù prediali sono estinte, conservate o costituite ai sensi dell'articolo 1032 del codice civile in relazione alle esigenze dell'utilizzazione edilizia.

(3) I decreti del sindaco di costituzione della comunione o di divisione materiale vengono intavolati su richiesta dell’amministrazione comunale.120)

(4) I terreni costituenti oggetto dei decreti di costituzione della comunione o di divisione materiale non sono sottoposti alle norme sui masi chiusi e neppure a quelle sugli usi civici; pertanto gli stessi possono essere scorporati dai rispettivi masi senza ulteriori provvedimenti amministrativi e il vincolo di uso civico decade in virtù dei decreti di costituzione della comunione o di divisione materiale.

119)
L'art. 79, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 20, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
120)
L'art. 79, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 21, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.