(1) In base alla proposta di costituzione della comunione o di divisione materiale delle aree compresa nel piano di attuazione approvato, il sindaco dispone per le aree che formano la zona di espansione la costituzione della comunione o la divisione materiale.119)
(2) Le quote di comproprietà sono disposte in proporzione all'estensione delle singole aree comprese nel piano. I diritti reali di godimento e le ipoteche gravanti i singoli fondi sono trasferite sulle quote di comproprietà o sui fondi assegnati. Le servitù prediali sono estinte, conservate o costituite ai sensi dell'articolo 1032 del codice civile in relazione alle esigenze dell'utilizzazione edilizia.
(3) I decreti del sindaco di costituzione della comunione o di divisione materiale vengono intavolati su richiesta dell’amministrazione comunale.120)
(4) I terreni costituenti oggetto dei decreti di costituzione della comunione o di divisione materiale non sono sottoposti alle norme sui masi chiusi e neppure a quelle sugli usi civici; pertanto gli stessi possono essere scorporati dai rispettivi masi senza ulteriori provvedimenti amministrativi e il vincolo di uso civico decade in virtù dei decreti di costituzione della comunione o di divisione materiale.