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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 8 (Deliberazione degli interventi)    delibera sentenza

(1)  Gli interventi di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 2 vengono disposti, sulla base del programma unitario degli interventi approvato dalla Giunta provinciale, dall'assessore provinciale all'edilizia abitativa. I relativi mezzi possono essere gestiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e del relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 16 dicembre 2002, n. 49. 14)

(2) Qualora l'assessore accerti che le dichiarazioni rese dal richiedente ai fini dell'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali non siano veritiere, dispone l'esclusione della domanda, salvo che le dichiarazioni non veritiere siano da considerarsi, secondo le circostanze, irrilevanti ai fini dell'ammissione all'agevolazione o dell'entità della stessa.

(3) 15) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 404 del 23.11.2005 - Edilizia abitativa agevolata - concessione di agevolazioni - presentazione dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico - criterio di proporzionalità fra i gruppi linguistici
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 33 vom 10.02.1998 - Widerruf von Wohnbauförderung - Zuständigkeit des Wohnbaukomitees Rechtswidrigkeit eines Widerruf nur wegen nicht beigebrachter Unterlagen
14)
L'art. 8, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
15)
L'art. 8, comma 3, è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera a) della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.