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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 5 (Trasformazione di bosco)

(1)  La trasformazione di bosco avviene secondo le procedure di cui alle leggi provinciali 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche. Con l’autorizzazione alla trasformazione possono essere stabilite congrue misure ecologiche di compensazione

(2)  Chiunque effettua una trasformazione di bosco in contrasto con la zonizzazione soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5,00 euro per ogni metro quadrato, o sua frazione, di superficie trasformata, con un minimo in ogni caso di 62,00 euro. Chiunque non osserva le prescrizioni impartite per la trasformazione o non esegue le misure compensative prescritte, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 2,00 euro per ogni metro quadrato, o sua frazione, di superficie trasformata, con un minimo in ogni caso di 62,00 euro.

(3) Qualora la trasformazione venga autorizzata in sanatoria, la sanzione amministrativa è ridotta del 50 per cento. 3)

3)
L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 12, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.