Pubblicata nel B.U. 23 luglio 1996, n. 33.
(1) Le domande di contributo sono sottoposte all'esame di un'apposita commissione, che si esprime in ordine all'opportunità della concessione di un contributo ed al suo ammontare. La commissione è composta:
(2) La commissione è nominata dalla Giunta provinciale, su designazione degli assessori provinciali competenti, e rimane in carica per un quadriennio. Svolge le funzioni di segretario un impiegato provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.