In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 11 maggio 1995, n. 121)
Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 23 maggio 1995, n. 25.

Art. 10 (Elenco)   delibera sentenza

(1)  I comuni della provincia tengono l'elenco delle strutture ricettive di cui all'articolo 1 della presente legge, nel quale devono essere indicati il numero delle camere od appartamenti, il numero dei posti letto e dei bagni o delle docce. L'elenco è pubblico.6) 

(2)  I comuni sono tenuti a trasmettere copia dell'elenco alle organizzazioni turistiche locali competenti e comunicano alle medesime le intervenute modifiche dei dati contenuti nello stesso.

massimeDelibera N. 4008 del 26.11.2007 - Direttive all'articolo 128/ter della legge urbanistica provinciale - ampliamento degli edifici utilizzati per l'affitto di camere e appartamenti per ferie
6)
Il comma 1 è stato integrato dall'art. 5 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.