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In vigore al: 21/11/2014

d) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 171)
Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi

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1)
Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.

Art. 6/ter (Funzionamento del sistema di acquisto centralizzato)   

(1) Le competenti strutture organizzative della Provincia stipulano, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale per la fornitura di beni e servizi a pubbliche amministrazioni, convenzioni-quadro con le quali l’impresa prescelta si impegna a eseguire, ai prezzi e alle altre condizioni ivi previsti, i contratti conclusi a seguito della semplice ricezione da parte della medesima impresa degli ordinativi di fornitura emessi dalle amministrazioni che ne hanno obbligo o facoltà; dette convenzioni indicano il limite massimo della durata nel tempo e della quantità dei beni e dei servizi oggetto delle stesse.

(2) I soggetti di cui all’articolo 6/bis, comma 3, sono obbligati a utilizzare le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse. Tali autonome procedure di acquisto sono svolte mediante il sistema telematico di acquisto di cui all’articolo 6/bis, comma  1. 35)

(3)  I soggetti di cui all’articolo 6/bis, comma 4, possono aderire alle convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo; in particolare, tali soggetti possono aderire a singole convenzioni attraverso l’emissione di ordinativi di fornitura, ove di volta in volta ne ravvisino l’opportunità, ovvero possono aderire al sistema delle convenzioni con provvedimento di portata generale, ferma restando la necessità di emettere ordinativi di fornitura per il perfezionamento dei singoli acquisti.

(4)  La Provincia, per il tramite delle sue strutture organizzative competenti, può svolgere per beni e servizi non ricompresi in convenzioni operative la funzione di stazione appaltante per conto ovvero in nome e per conto di uno o più dei soggetti di cui all’articolo 6-bis, comma 4, che ne facciano specifica richiesta. 33) 36)

35)
L'art. 6/ter, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.
33)
Gli artt. 6/bis, 6/ter e 6/quater sono stati inseriti dall'art. 1, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
36)
L'art. 6/ter è stato così sostituito dall'art. 27, comma 4, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
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