(1) Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
(2) In favore delle organizzazioni di volontariato prive di personalità giuridica che siano iscritte nel registro provinciale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, per quanto concerne l'acquisto di beni immobili e di beni mobili registrati, nonché per l'accettazione di donazioni e di lasciti testamentari con beneficio d'inventario.
(3) In favore delle organizzazioni di volontariato si applicano, in quanto compatibili con le loro finalità, le disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge 11 agosto 1991, n. 266.