(1) La Provincia autonoma di Bolzano assegna ai comuni idonei finanziamenti, secondo le seguenti disposizioni, mettendo a disposizione una quota fissa del 13,5 per cento delle entrate tributarie di cui al titolo I del bilancio provinciale, al netto dell’imposta regionale sulle attività produttive nonché del gettito tributario derivante dalla maggiorazione di aliquote di tributi o dall’istituzione di nuovi tributi. Nell’importo predetto è altresì tenuto conto della quota di spettanza dei comuni sui tributi locali istituiti con la legislazione statale, come individuata con apposita normativa provinciale da emanarsi entro il 30 giugno 2012. [Fermo restando il termine previsto dall’ordinamento regionale per l’approvazione del bilancio di previsione dei comuni, questi possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del bilancio di previsione, limitatamente a materie sulle quali sono intervenute modificazioni legislative per l’anno di riferimento ovvero altri atti normativi che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.] 2)3)
(2) Sono istituiti, a seconda della natura degli interventi, i seguenti fondi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale:
(3) I finanziamenti a carico dei fondi ordinario, per investimenti e perequativo sono erogati, secondo il fabbisogno di cassa degli enti locali documentato dal rispettivo tesoriere, in quattro rate uguali, la prima delle quali entro il mese di gennaio. I finanziamenti a carico del fondo ammortamento mutui sono erogati in rate semestrali scadenti di norma nel mese precedente quello di scadenza dei ratei di ammortamento.6)