(1) La commissione provinciale per l'impiego, avvalendosi dell'assistenza tecnica della ripartizione provinciale lavoro, predispone un piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro, in cui sono specificati i soggetti destinatari degli interventi, le tipologie di intervento, comprese quelle di sostegno all'occupazione sostenute con i contributi della C.E.E., i criteri di ripartizione e l'entità dei contributi eventualmente previsti, nonché le procedure e le modalità per l'attuazione delle diverse iniziative e per l'erogazione dei contributi e dei servizi. Il piano pluriennale viene inviato per conoscenza al Consiglio provinciale.2)
(2) Alle tipologie di intervento per il conseguimento degli obiettivi prioritari di politica del lavoro comunitaria viene data applicazione nel piano di politica del lavoro in base alla disciplina vigente.
(3) Il piano viene sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale e può essere aggiornato annualmente, con le stesse procedure, in correlazione all'approvazione del bilancio annuale di previsione.
(4) Al fine di garantire la coerenza tra gli interventi di politica del lavoro e di quelli formativi, la relativa programmazione provinciale assicura il rispettivo raccordo.