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In vigore al: 21/11/2014

h) Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 391)
Interventi di politica attiva del lavoro

1)
Pubblicata nel B.U. 24 novembre 1992, n. 48.

TITOLO I
Interventi di politica del lavoro

Art. 1 (Finalità)  delibera sentenza

(1) La Provincia autonoma di Bolzano attua interventi di politica del lavoro al fine di contribuire in collaborazione con le parti sociali a rendere effettivo il diritto al lavoro ed all'elevazione professionale dei lavoratori, ai sensi degli articoli 4, 35 e 38 della Costituzione.

(2) Gli obiettivi della politica del lavoro sono perseguiti, oltre che attraverso le attività di osservazione del mercato del lavoro, di orientamento al lavoro e consulenza per l'impiego, anche attraverso interventi di sostegno volti a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'accesso al lavoro dei cittadini residenti in provincia di Bolzano, con particolare riguardo ai giovani, alle donne, ai disoccupati di lunga durata, ai disabili ed alle persone soggette ad emarginazione sociale.

massimeDelibera 11 marzo 2013, n. 378 - Pacchetto di interventi per la riduzione della disoccupazione giovanile
massimeDelibera 29 ottobre 2012, n. 1611 - Proroga degli interventi previsti dalla legge 15 luglio 2009, n. 5, a favore delle persone che perdono il lavoro o che sono sospese dal lavoro
massimeDelibera 30 dicembre 2011, n. 2087 - Modifica dei criteri per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge 15 luglio 2009, n. 5, a favore delle persone che perdono il lavoro o che sono sospese dal lavoro
massimeDelibera N. 2215 del 30.12.2010 - Modifica dei criteri per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 15 luglio 2009, n. 5, a favore delle persone che perdono il lavoro o che sono sospese dal lavoro
massimeDelibera 28 settembre 2009, n. 2406 - Criteri per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 15 luglio 2009, Nr. 5, a favore delle persone che perdono il lavoro o che sono sospese dal lavoro (modificata con delibera n. 2709 del 09.11.2009, delibera n. 2215 del 30.12.2010 e delibera n. 1611 del 29.10.2012) (vedi anche le delibere n. 2087 del 30.12.2011 e 1611 del 29.10.2012)

Art. 2 (Oggetto degli interventi)

(1) Al fine di promuovere l'accesso al lavoro dei cittadini, la Provincia può svolgere ogni attività utile al fine di:

  1. incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, ivi comprese le attività di informazione, orientamento al lavoro e consulenza per l'impiego;
  2. intraprendere iniziative atte a favorire l'occupazione di coloro che si trovano in condizione di debolezza sul mercato del lavoro o di perdurante stato di disoccupazione, di coloro che rischiano di perdere il posto di lavoro;
  3. intraprendere iniziative atte a sostenere l'inserimento o il reinserimento delle donne nel mondo del lavoro, nonché ad assicurare ad esse pari opportunità di impiego e di carriera;
  4. promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione, anche mediante la concessione di contributi economici e l'erogazione di servizi alle imprese o ai lavoratori per la promozione di nuova professionalità;
  5. favorire attività di formazione professionale o di alternanza tra studio e lavoro, volte ad agevolare il primo inserimento nel mondo del lavoro o il reinserimento di disoccupati e di lavoratori ammessi all'intervento della cassa integrazione guadagni o collocati in mobilità;
  6. favorire e sostenere l'aggiornamento professionale e la riqualificazione dei lavoratori;
  7. favorire l'occupazione nel territorio provinciale degli emigrati altoatesini;
  8. promuovere la conoscenza dell'andamento del mercato del lavoro nei suoi fenomeni quantitativi e qualitativi;
  9. assumere ogni altra iniziativa idonea ad orientare il mercato del lavoro ed a favorire l'occupazione e l'accesso al lavoro.

Art. 3 (Programmazione degli interventi)

(1) La commissione provinciale per l'impiego, avvalendosi dell'assistenza tecnica della ripartizione provinciale lavoro, predispone un piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro, in cui sono specificati i soggetti destinatari degli interventi, le tipologie di intervento, comprese quelle di sostegno all'occupazione sostenute con i contributi della C.E.E., i criteri di ripartizione e l'entità dei contributi eventualmente previsti, nonché le procedure e le modalità per l'attuazione delle diverse iniziative e per l'erogazione dei contributi e dei servizi. Il piano pluriennale viene inviato per conoscenza al Consiglio provinciale.2)

(2) Alle tipologie di intervento per il conseguimento degli obiettivi prioritari di politica del lavoro comunitaria viene data applicazione nel piano di politica del lavoro in base alla disciplina vigente.

(3) Il piano viene sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale e può essere aggiornato annualmente, con le stesse procedure, in correlazione all'approvazione del bilancio annuale di previsione.

(4) Al fine di garantire la coerenza tra gli interventi di politica del lavoro e di quelli formativi, la relativa programmazione provinciale assicura il rispettivo raccordo.

2)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 25 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

Art. 3/bis (Disposizioni sul mercato del lavoro)

(1) Gli obiettivi e gli indirizzi operativi nonché i criteri per l'adozione, da parte dei servizi competenti, di procedure uniformi in materia di accertamento e verifica dello stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, sono determinati dal piano pluriennale di politica del lavoro di cui all'articolo 3 della presente legge.3)

3)
L'art. 3/bis è stato inserito dall'art. 34 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

TITOLO II
Tipologia degli interventi

CAPO I
Interventi a sostegno dell'occupazione

Art. 4

(1) Per gli interventi a sostegno dell'occupazione si applica la legge provinciale 17 agosto 1987, n. 24.

Art. 5-7 4)

4)
Recano modifiche alla L.P. 17 agosto 1987, n. 24.

CAPO II
Interventi a sostegno dell'aggiornamento professionale

Art. 8 (Contributi)  delibera sentenza

(1) Ai lavoratori che intendono frequentare corsi di riqualificazione o di aggiornamento professionale, anche fuori provincia o all'estero, possono essere rimborsate le relative spese di iscrizione e può essere concesso un contributo sulle spese di viaggio, vitto e alloggio connesse con i corsi, a condizione che la frequenza del corso sia necessaria per il mantenimento del posto di lavoro o per aumentare le possibilità occupazionali.

(2) Il piano di politica del lavoro determina l'entità dei finanziamenti, i criteri e le priorità nell'accoglimento delle domande e nella concessione dei contributi. L'ammissione alle provvidenze viene disposta con decreto dell'assessore provinciale competente in materia.

massimeDelibera N. 2209 del 07.09.2009 - Azioni di formazione continua a domanda individuale rivolta a lavoratori occupati ( L. 53/2000, L. 236/93 e successivi Decreti attuativi): modifica delle delibere n. 2855 del 11/8/2006 e n. 2958 del 25/08/2008 nonché approvazione dei criteri per l'erogazione dei relativi contributi

CAPO III
Impiego temporaneo di lavoratori disoccupati da parte dell'Amministrazione provinciale e di enti soggetti a tutela

Art. 9

(1) Per l'intervento di cui al presente capo si applica la legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11.

Art. 10-14 5)

5)
Recano modifiche alla L.P. 11 marzo 1986, n. 11.

CAPO IV
Concessione di mutui ad imprese per favorire la mobilità

Art. 15

(1) Per l'intervento di cui al presente capo si applica la legge provinciale 11 maggio 1988, n. 17.

Art. 16-18 6)

6)
Recano modifiche alla L.P. 11 maggio 1988, n. 17.

CAPO V
Costituzione di un fondo speciale per anticipazioni a favore di imprese associate al CONFIDI

Art. 19

(1) Per l'intervento di cui al presente capo si applica la legge provinciale 19 dicembre 1986, n. 33.

Art. 20-24 7)

7)
Recano modifiche alla L.P. 19 dicembre 1986, n. 33.

CAPO VI
Provvidenze a favore degli emigrati altoatesini

Art. 25

(1) Per l'intervento di cui al presente capo si applica la legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30.

Art. 26-31 8)

8)
Recano modifiche alle L.P. 11 ottobre 1982, n. 30.

CAPO VII
Sostegno alle attività in favore dei lavoratori

Art. 32 (Contributi a sostegno delle attività in favore dei lavoratori)

(1) Alle associazioni ed istituzioni pubbliche e private operanti in provincia di Bolzano, che abbiano per fine istituzionale lo svolgimento nella provincia stessa di attività di tutela dei diritti e di promozione delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori, possono essere concessi dei contributi per la realizzazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di iniziative a carattere formativo, per l'organizzazione di seminari e convegni, nella misura massima del 70% delle spese ritenute ammissibili, nonché possono essere concessi in uso, anche gratuito, locali di proprietà della Provincia.9)

(2) Alle associazioni ed istituzioni di cui al comma 1 possono essere concessi contributi di investimento nella misura massima del 50% delle spese riconosciute dalla Giunta provinciale per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali. Sono ammesse al finanziamento anche le spese sostenute nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, se comprovate da adeguata documentazione di spesa.10)

(3) La concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è disposta dalla Giunta provinciale su apposita domanda corredata dal programma delle attività e dal relativo preventivo di spesa.

(4) Entro il termine fissato nel provvedimento di concessione, le associazioni devono presentare una relazione sull'attività svolta, corredata da idonea documentazione comprovante l'utilizzo dei contributi ottenuti.

(5) Nel regolamento di esecuzione che viene emanato, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella provincia, sono fissati i requisiti delle associazioni ed istituzioni di cui al comma 1 per poter beneficiare degli interventi di cui al presente articolo.

9)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 42 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
10)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 27 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

TITOLO III
Attuazione degli interventi

CAPO I
Ripartizione provinciale lavoro

Art. 33 (Attuazione degli interventi)

(1) L'attuazione degli interventi di politica locale del lavoro e il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge e di quelle indicate dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è affidata alla ripartizione provinciale lavoro.

(2) Per l'attuazione dei compiti a livello locale o circoscrizionale, la ripartizione provinciale lavoro può avvalersi delle strutture periferiche dell'orientamento professionale di cui alla legge provinciale 4 maggio 1988, n. 15, e delle commissioni locali per l'impiego e degli uffici di cui all'articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 34 (Organico)

(1) Per l'attuazione della presente legge, l'organico del ruolo generale di cui all'allegato 1 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11, come sostituito con l'articolo 10 della legge provinciale 16 gennaio 1992, n. 5, è aumentato di un posto nella VII qualifica funzionale, di tre posti nella VI qualifica funzionale e di un posto nella IV qualifica funzionale.

Art. 35 (Assistenza, consulenza e informazione)

(1) Le funzioni di assistenza e di consulenza ai lavoratori ed ai datori di lavoro, per favorire un più rapido e puntuale incontro tra domanda ed offerta di lavoro, anche nel pubblico impiego, sono svolte dal servizio di consulenza per l'impiego della ripartizione provinciale lavoro e dai consulenti di orientamento professionale.

(2) La provincia può gestire direttamente o affidare, tramite convenzione, ad enti o a privati:

  1. studi, indagini e ricerche sulle tematiche del mercato del lavoro;
  2. iniziative di orientamento al collocamento e all'impiego, con prestazioni di assistenza e consulenza ai lavoratori ed ai datori di lavoro per favorire un più rapido e puntuale incontro tra domanda ed offerta di lavoro, anche nel pubblico impiego;
  3. l'organizzazione di seminari e di convegni volti alla conoscenza ed all'approfondimento delle tematiche del mercato del lavoro;
  4. l'approntamento di materiale informativo e promozionale sul mercato del lavoro o comunque in materia di lavoro e sugli obiettivi della presente legge.
  5. tirocini di formazione e orientamento come definiti dalla legislazione statale, per persone svantaggiate sul mercato del lavoro e per alunni e studenti, con eventuale erogazione di sussidi ai tirocinanti e contributi alle imprese ospitanti sulla base di criteri e importi stabiliti dalla Giunta provinciale, che si assume eventualmente anche gli oneri assicurativi. 11)
11)
La lettera e), dell'art. 35, comma 2, è stata aggiunta dall'art. 20 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13, e poi così sostituita dall'art. 35, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.

CAPO II
Osservatorio del mercato del lavoro

Art. 36

(1) Per l'osservazione del mercato del lavoro si applica la legge provinciale 17 aprile 1986, n. 14.

Art. 37-39 12)

12)
Recano modifiche alla L.P. 17 aprile 1986, n. 14.

CAPO III
Istituto per la promozione dei lavoratori

Art. 40 (Istituzione e finalità)

(1) È istituito, con sede in Bolzano, l'Istituto per la promozione dei lavoratori, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, e sottoposto alla vigilanza della Giunta provinciale.

(2) L'Istituto, senza alcun pregiudizio per la libertà ed autonomia contrattuale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, ha la finalità di sviluppare attività di interesse professionale ed economico sociale nel campo del lavoro dipendente.

(3) L'Istituto, in particolare, può:

  1. effettuare, di propria iniziativa o su richiesta, studi e rilevazioni di carattere economico e sociale;
  2. su richiesta della Giunta o di un assessore provinciale, pronunziarsi in merito alla elaborazione dei piani e dei programmi economici, territoriali e settoriali, nonché formulare osservazione e proposte su problemi che implichino indirizzi di politica economica, sociale e del lavoro;
  3. realizzare - anche in collaborazione con i sindacati dei lavoratori dipendenti, con altre forze sociali e con le pubbliche amministrazioni - iniziative in materia di formazione, aggiornamento professionale e riconversione professionale dei lavoratori;
  4. provvedere alla traduzione e divulgazione di leggi, regolamenti, contratti collettivi, studi e altri documenti attinenti alla sua attività;
  5. pronunziarsi ed avanzare proposte sul funzionamento e sull'organizzazione del collocamento al lavoro, della formazione professionale, dell'osservatorio del mercato del lavoro, nonché del controllo sul collocamento al lavoro.

(4) Per il raggiungimento delle finalità e dei compiti di cui ai commi 2 e 3, l'Istituto è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di altri enti, associazioni o istituti nazionali ed esteri, aventi stesse o analoghe finalità, favorisce eventuali misure di coordinamento e può stipulare con gli stessi accordi e convenzioni.

(5) Gli organi e le norme sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'Istituto sono disciplinati nel relativo statuto, da approvarsi dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale.

Art. 41 (Patrimonio)

(1) Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni mobili e immobili passati in sua proprietà attraverso acquisto, donazione o a qualsiasi altro titolo.

(2) La Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione dell'Istituto un'apposita sede per lo svolgimento dei suoi servizi, nonché i necessari arredamenti.

Art. 42 (Finanziamento)

(1) I mezzi finanziari occorrenti per il funzionamento e la gestione dell'Istituto sono costituiti da:

  1. un importo annuo stabilito per ogni esercizio nella legge finanziaria;
  2. contributi di enti pubblici e privati;
  3. donazioni, lasciti ed altre elargizioni;
  4. assegnazioni straordinarie di fondi per particolari attività affidate all'Istituto dalla Giunta provinciale o da altri enti;
  5. eventuali corrispettivi per le utenze e i diversi servizi;
  6. qualunque altro introito che consenta il perseguimento delle finalità dell'Istituto.

Art. 43 (Esercizio finanziario)

(1) L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

(2) Le deliberazioni relative al bilancio annuale di previsione, le sue modifiche e il rendiconto devono essere sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale.

(3) Nei 30 giorni successivi al ricevimento delle deliberazioni di cui al comma 2, la Giunta provinciale può richiederne motivatamente il riesame.

Art. 44 (Personale)

(1) La pianta organica e l'ordinamento del personale dell'Istituto sono approvati dalla Giunta provinciale.

(2) Il trattamento economico e giuridico del personale deve corrispondere a quello del personale amministrativo dell'amministrazione provinciale.

(3) La Giunta provinciale è autorizzata a comandare proprio personale all'Istituto. Il personale è collocato in posizione di fuori ruolo per tutto il periodo di comando presso l'Istituto. La posizione di fuori ruolo permane anche in caso di promozione a qualifiche funzionali superiori.

TITOLO IV
Commissione provinciale per l'impiego e disciplina del controllo sul collocamento

CAPO I
Commissione provinciale per l'impiego

Art. 45 (Attribuzioni)

(1) La commissione provinciale per l'impiego, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19, svolge nell'ambito della provincia di Bolzano le funzioni di assistenza e orientamento dei lavoratori nel collocamento attribuite dalla presente legge e le funzioni attribuite dalla legislazione statale alle commissioni regionali per l'impiego.

Art. 46-47 13)

13)
Recano modifiche alla L.P. 20 giugno 1980, n. 19.

Art. 48 (Consulta per il pubblico impiego)

(1) Nell'ambito della commissione provinciale per l'impiego è istituita una sottocommissione denominata consulta per il pubblico impiego. Essa svolge tutte le funzioni necessarie per valutare gli equilibri occupazionali complessivi del mercato del lavoro locale, con particolare riguardo all'applicazione delle norme relative alla proporzionale etnica e al bilinguismo, nonché ai problemi riscontrati nel pubblico impiego in Alto Adige.

(2) La commissione provinciale per l'impiego definisce la composizione della consulta; di diritto ne fanno parte i rappresentanti della Provincia nel comitato d'intesa di cui all'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, il direttore della ripartizione provinciale competente per il lavoro, o suo delegato, e quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria scelti dalla commissione provinciale per l'impiego da terne proposte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale.

CAPO II
Disciplina del controllo sul collocamento

Art. 49-56 14)

14)
Recano modifiche alle L.P. 7 dicembre 1983, n. 49.

CAPO III
Disposizioni varie

Art. 57 (Libretti di lavoro - categorie e qualifiche dei lavoratori)

(1) Nel regolamento di esecuzione, da approvarsi sentito il parere della commissione provinciale per l'impiego:

  1. sono determinati i contenuti e le modalità di rilascio del libretto di lavoro;
  2. è determinata la classificazione professionale dei lavoratori.

Art. 58 (Assunzioni nel pubblico impiego in base a graduatorie)

(1) Qualora le assunzioni nel pubblico impiego debbano effettuarsi in base a graduatorie riservate a persone iscritte nelle liste di collocamento e/o a persone iscritte in quelle di mobilità, ovvero in base a procedimenti di selezione simili, per l'inserimento in tali graduatorie oppure per la partecipazione a questi procedimenti di selezione sono richiesti l'attestato di conoscenza della seconda lingua ed il certificato di appartenenza il gruppo linguistico previsti dallo Statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione.

(2) L'individuazione dei lavoratori da avviare numericamente alla selezione per il pubblico impiego avviene sulla base delle graduatorie per categoria, qualifica o profilo professionale e per gruppo linguistico degli iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità.

(3) Le graduatorie vengono aggiornate ed approvate trimestralmente con effetto dal primo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre successivi. In caso di esaurimento delle graduatorie si procede all'immediato aggiornamento delle stesse.

Art. 59 (Contratti di formazione e lavoro)

(1) Ai fini della stipulazione di contratti di formazione e lavoro senza l'approvazione preventiva da parte della commissione provinciale per l'impiego, le regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali provinciali o nazionali maggiormente rappresentative devono essere approvate dalla commissione provinciale per l'impiego.

TITOLO V
Norme finanziarie e disposizioni transitorie e finali

Art. 60 15)

15)
Omissis.

Art. 61 (Testo unico)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a riunire in forma di testo unico tutte le leggi provinciali concernenti la materia del mercato e la politica del lavoro.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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