(1) Le associazioni turistiche sono iscritte in apposito elenco tenuto presso la ripartizione provinciale competente in materia di turismo, a condizione che:
(2) In un medesimo ambito territoriale può essere iscritta nell'elenco una sola associazione turistica od operare una sola azienda di cui all'articolo 23.
(3) L'assessore provinciale competente, qualora accerti la mancanza di una delle condizioni di cui al comma 1, l'inosservanza dello statuto ovvero gravi irregolarità nella gestione dell'organizzazione o una persistente inerzia, dispone previa diffida e sentito il presidente dell'associazione interessata, con provvedimento motivato, la cancellazione dell'associazione turistica dall'elenco. La cancellazione può essere disposta parimenti qualora non siano più soci dell'associazione la maggioranza dei soggetti esercenti attività economiche qualificate come turistiche nell'ambito di competenza dell'associazione ovvero in una determinata parte di esso. Contro tale provvedimento può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.4)
(4) Lo statuto delle associazioni turistiche deve contenere norme che prevedano, in caso di scioglimento dell'associazione o di cancellazione della stessa dall'elenco, la destinazione dei beni al comune competente per territorio, il quale lì deve devolvere all'ente turistico che eventualmente succederà.