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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 18 agosto 1992, n. 331)
Riordinamento delle organizzazioni turistiche

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1)
Pubblicata nel B.U. 1 settembre 1992, n. 36.

Art. 33 (Associazioni esistenti)

(1) Le associazioni turistiche e le associazioni pro loco iscritte nei relativi elenchi di cui agli articoli 15 e 19 della L.P. n. 41/1976, sono iscritte, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'elenco istituito con l'articolo 16 della presente legge.

(2) Le denominazioni delle organizzazioni di cui al comma 1 si considerano modificate in "associazione turistica".

(3) Fino a quando non sono istituite le organizzazioni turistiche disciplinate dalla presente legge, i contributi di cui al capo V possono essere richiesti dalle organizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e assegnati alle medesime.