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In vigore al: 21/11/2014

c) Legge provinciale 20 marzo 1991, n. 71)
Ordinamento delle comunità comprensoriali

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1)
Pubblicata nel B.U. 2 aprile 1991, n. 14.

Art. 9 (Norme finanziarie)

(1)  Alle comunità comprensoriali spettano i finanziamenti previsti dalla vigente normativa in favore delle comunità montane, e dei consorzi tra enti locali per l'espletamento delle funzioni, la costruzione delle opere ed impianti pubblici, nonché per l'istituzione e gestione dei servizi di cui all'articolo 2.

(2)  In caso di delega di funzioni alla comunità comprensoriale da parte di un ente pubblico, quest'ultimo mette a disposizione i necessari mezzi finanziari.

(3)  I finanziamenti concernenti le spese correnti delle comunità comprensoriali sono posti a carico del fondo ordinario di cui all'articolo 4 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e sono stabiliti nell'ambito dell'intesa prevista dall'articolo 2 della legge stessa.15) 

15)
L'art. 9 è stato modificato dall'art. 15 della L.P. 13 ottobre 1993, n. 15.