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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 29 giugno 1989, n. 11)
Norme per la tutela dell'apicoltura

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1)
Pubblicata nel B.U. 18 luglio 1989, n. 32.

Art. 12 (Concessione di contributi)

(1) Per l'incentivazione dell'apicoltura e dell'allevamento delle api e per l'applicazione delle misure igienico-sanitarie compresa la lotta alle malattie infettive ed infestanti delle api, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi nella misura fino al 50% dei costi riconosciuti.

(2) Contributi possono essere concessi anche nell'ambito delle leggi vigenti per l'incentivazione zootecnica e frutticola, a persone singole ed alle associazioni degli apicoltori; tali contributi possono essere concessi anche per corsi di addestramento, aggiornamento, nonché per viaggi istruttivi.