Pubblicata nel B.U. 6 dicembre 1988, n. 55.
(1) Le spese per la manutenzione della rete vicinale comprendono:
(2) Fanno parte della manutenzione ordinaria in special modo la deviazione razionale delle acque, lo sgombero del sedime, delle canalette e dei fossati, il normale inghiaiamento e l'eliminazione di buche derivanti dal gelo e dal deflusso delle acque nonché la sistemazione delle scarpate e degli inerbimenti.
(3) Si considerano costi di manutenzione straordinaria quelli derivanti da lavori da effettuare in seguito ad eventi atmosferici o calamitosi nonché quelli che si rendono necessari in caso di manutenzione ordinaria normale di regola, al massimo ogni tre anni. Per i costi di manutenzione straordinaria i comuni possono chiedere contributi da parte della Giunta provinciale, nell'ambito della legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24, rispettivamente della legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4.