Pubblicata nel B.U. 6 dicembre 1988, n. 55.
(1) Tutte le strade di interesse provinciale non classificate o non classificabili "provinciali", "comunali" o di "bonifica", secondo la normativa provinciale sulla classificazione delle strade di interesse provinciale, sono considerate strade rurali ad uso pubblico qualora possiedano le caratteristiche di cui all'articolo 2 e siano destinate a pubblico transito. Esse vanno inserite in appositi elenchi e classificate da parte dei comuni secondo le disposizioni da emanarsi con regolamento di esecuzione.
(2) Le strade rurali non destinate ad uso pubblico sono classificate strade interpoderali o poderali ai fini di cui al titolo secondo della presente legge.