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In vigore al: 21/11/2014

b) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1988, n. 331)
Piano sanitario provinciale 1988 - 1991

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 30 agosto 1988, n. 39.

Art. 10 (Enti e istituzioni socio-sanitarie e assistenziali)

(1)  Le unità sanitarie locali possono stipulare con enti e/o istituzioni di assistenza e beneficenza che gestiscono servizi socio-assistenziali apposite convenzioni, secondo lo schema-tipo deliberato dalla Giunta provinciale, per l'erogazione di prestazioni sanitarie non mediche.