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In vigore al: 21/11/2014

b) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1988, n. 331)
Piano sanitario provinciale 1988 - 1991

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 30 agosto 1988, n. 39.

Art. 25/ter (Trattamento economico del personale medico e infermieristico che svolge attività di emergenza sanitaria extra-ospedaliera)

(1)  L'attività di emergenza sanitaria extra-ospedaliera viene assicurata dalle Aziende speciali Unità Sanitarie Locali che si avvalgono di personale medico o infermieristico, dipendente, convenzionato o legato da rapporti di altra natura con il servizio sanitario provinciale. A detto personale che opera a bordo di eliambulanze, autoambulanze o altri veicoli di soccorso, sono corrisposti, con effetto retroattivo a decorrere dall' 1.7.1997, importi diversificati a seconda che l'attività di emergenza venga svolta durante o fuori l'orario di servizio, la cui entità e modalità di erogazione sono definite dalla Giunta provinciale, sentiti il personale sanitario impiegato nell'attività di emergenza, le organizzazioni sindacali e le Aziende speciali UU.SS.LL. 18)

18)
L'art. 25/ter è stato inserito dall'art. 26, comma 2, della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.