(1) L'esercizio della caccia nelle riserve di diritto è subordinato al possesso di uno dei seguenti permessi di caccia personali:
- permesso annuale:
- permesso d'ospite;
- permesso giornaliero e settimanale.
(2) Hanno diritto al permesso annuale o d'ospite quelle persone che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, sesto comma, e che siano residenti in territorio compreso nella relativa riserva di diritto o proprietari di una minima unità colturale, rispettivamente di una superficie boschiva o alpestre dell'estensione minima di ettari 50. La durata minima della residenza richiesta per il permesso annuale, rispettivamente d'ospite, nonché il rilascio e revoca dei permessi di caccia per le riserve di diritto, vengono regolamentati con il regolamento di esecuzione.
(3) Per l'esercizio venatorio nelle riserve private di caccia, a meno che non si tratti del gestore, è necessario un permesso di caccia rilasciato dal gestore della riserva privata su moduli messi a disposizione dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia.
(4) I permessi di caccia non sono trasferibili.
(5) La perdita anche temporanea di uno dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, comporta comunque il venir meno del diritto al rilascio del permesso annuale o d'ospite.79)