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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141) 2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 16 (Passaggio d'emergenza e di comodo e inseguimento di fauna selvatica)

(1)  Qualora i titolari di un permesso di caccia possono raggiungere un comprensorio solo percorrendo strade eccessivamente lunghe o disagiate, mediante un passaggio d'emergenza o di comodo può essere consentito il passaggio attraverso l'altrui riserva. Nel caso in cui fosse necessario, può essere parimenti consentita la ricerca di fauna selvatica colpita oltre i confini del comprensorio. Le modalità di utilizzo del passaggio d'emergenza e di comodo, nonché i casi ammissibili all'inseguimento di fauna selvatica vengono determinati con regolamento d'esecuzione.