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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141) 2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 12 (Esame venatorio)

(1)  Il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio, necessario, ai sensi delle vigenti norme statali, per il rilascio della prima licenza di porto di fucile e per il rinnovo della stessa in caso di revoca, viene rilasciato dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia alle persone, che hanno compiuto i 18 anni ed hanno superato l'esame venatorio.

(2)  Il certificato di abilitazione di cui al precedente comma viene rilasciato inoltre a coloro che hanno sostenuto un esame equivalente fuori della provincia e dimostrato di possedere, con un esame suppletivo, sufficiente conoscenza delle leggi sulla caccia vigenti in provincia, nonché sulle specie di fauna selvatica sottoposte alla pianificazione degli abbattimenti.

(3)  L'esame venatorio, nonché quello suppletivo di cui al precedente comma, vanno sostenuti davanti ad una commissione nominata dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente, per la durata di cinque anni e che si compone di:

  1. un funzionario appartenente alla VIII qualifica funzionale in qualità di presidente;
  2. tre esperti in materia di caccia;
  3. due esperti in zoologia applicata alla fauna selvatica.

(4)  La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso al gruppo linguistico ladino.

(5)  Funge da segretario della commissione un impiegato dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia.

(6)  La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno quattro membri e cioè del presidente e tre commissari. In caso di assenza del presidente la carica viene assunta dal commissario più anziano.

(7)  In deroga alle disposizioni di cui al comma 6, per la prova pratica di tiro la commissione è validamente costituita con la presenza del presidente o del suo sostituto e di un membro della commissione e può eventualmente comprendere le nozioni di cui al comma 8, lettera c).44) 

(8)  Le materie d'esame sono:

  1. le specie di fauna selvatica locale, il loro habitat e le malattie più importanti;
  2. nozioni sulla normativa vigente in materia di caccia;
  3. nozioni sulle armi e munizioni da caccia e loro uso;
  4. nozioni generali sulla tutela della natura e delle colture agricolo-forestali, sui cani da caccia e sulle tradizioni venatorie.

(9)  Le modalità dell'esame vanno fissate in modo dettagliato con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste.45) 

44)
Il comma 7 è stato sostituito dall'art. 7 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
45)
L'art. 12 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.