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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 411)
Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche

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1)
Pubblicata nel B.U. 15 novembre 1983, n. 58.

Art. 27/bis (Finanziamento del personale)

(1) Ai fini della determinazione dei finanziamenti per il personale da corrispondere alle biblioteche centro di sistema, alle biblioteche comprensoriali per le località ladine e a biblioteche locali con bibliotecari a tempo pieno o a tempo parziale, viene stabilito quanto segue:

  1. per il finanziamento del coadiutore di biblioteca la Giunta provinciale corrisponde un importo pari agli oneri del trattamento economico lordo iniziale di un dipendente provinciale della IVa qualifica funzionale;
  2. per il finanziamento del bibliotecario in biblioteche centro di sistema e in biblioteche comprensoriali per le località ladine, la Giunta provinciale corrisponde un importo pari agli oneri del trattamento economico lordo iniziale di un dipendente provinciale della VIa qualifica funzionale;
  3. per il finanziamento del direttore di biblioteca, la Giunta provinciale corrisponde un importo pari agli oneri del trattamento economico lordo iniziale di un dipendente provinciale della VIIa qualifica funzionale;
  4. per il finanziamento del direttore di biblioteca, la Giunta provinciale corrisponde inoltre un importo pari al 50 per cento dell'ammontare dell'indennità di direttore d'ufficio della Provincia autonoma di Bolzano alle biblioteche con bacino di utenza di almeno 50.000 abitanti e negli altri casi un importo pari al 25 per cento dell'ammontare della stessa indennità;
  5. per il finanziamento del bibliotecario responsabile in biblioteche locali gestite da enti pubblici, operante a tempo pieno o a tempo parziale, la Giunta provinciale corrisponde un importo pari al 40 per cento degli oneri del trattamento economico lordo iniziale di un dipendente provinciale della VIa qualifica funzionale, assunto analogamente a tempo pieno o a tempo parziale;
  6. l'entità del finanziamento non può comunque essere superiore alle spese preventivate dalla biblioteca per il relativo personale.

(2) La Giunta provinciale è autorizzata ad adeguare i parametri di corrispondenza delle qualifiche di cui al comma 1, a seguito di eventuali modifiche dello stato giuridico ed economico del proprio personale.32)

32)
L'art. 27/bis è stato inserito dall'art. 26 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.
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