(1) La Giunta provinciale approva, su proposta del competente assessore provinciale, i piani annuali di finanziamento delle attività e delle spese di investimento.
(2) Contestualmente alle variazioni o integrazioni dei piani annuali, possono essere considerate anche le domande per le attività e per le spese di investimento, corredate dalla documentazione prevista rispettivamente dai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 29, che vengono presentate dopo la scadenza del termine previsto dal comma 1 dello stesso articolo.
(3) I finanziamenti sono disposti con decreto del competente assessore provinciale. I finanziamenti agli enti pubblici per attività di cui agli articoli 27 e 27/bis sono liquidati direttamente. I finanziamenti agli enti privati per attività di cui agli articoli 27, 27/bis e 28 sono liquidati previa presentazione di un elenco delle spese sostenute almeno corrispondente al totale delle spese ammesse. 38)
(4) Le spese relative alla gestione diretta delle iniziative previste dalla presente legge sono eseguite in economia, anche a mezzo di funzionario delegato, ai sensi delle vigenti norme di contabilità della Provincia.39)