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In vigore al: 21/11/2014

b) LEGGE PROVINCIALE 8 luglio 1983, n. 221)
Interventi provinciali per lo sviluppo delle attività del tempo libero

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1)
Pubblicata nel B.U. 19 luglio 1983, n. 36.

Art. 8 (Presentazione delle domande e documentazione)

(1) Le domande rivolte ad ottenere la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 6 e 7 devono essere presentate annualmente entro il termine che sarà stabilito dalla Giunta provinciale.

(2) Le domande rivolte ad ottenere i contributi di cui all'articolo 6, primo comma, devono essere corredate dalla seguente documentazione: relazione tecnica, progetto di massima, preventivo di spesa, programma di costruzione, piano di finanziamento, rendiconto dell'attività svolta, dichiarazione relativa alla destinazione dell'opera ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera d), e, in caso di nuova costruzione o di ampliamento, dichiarazione del sindaco che l'opera corrisponde al piano urbanistico.

(3) Le domande di cui all'articolo 7, primo comma, devono essere corredate della seguente documentazione: rendiconto dell'attività svolta, programma dettagliato dell'attività da svolgere nel corso dell'anno, rispettivamente programmi dettagliati delle manifestazioni, dei convegni o dei corsi oppure di una relazione sul fabbisogno delle attrezzature, nonché l'elenco delle medesime, del preventivo di spesa, del piano di finanziamento.

(4) L'ufficio è autorizzato a chiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'istruzione delle domande.

(5) Divenuti esecutivi i provvedimenti di contributo, di sovvenzione rispettivamente di sussidio ai beneficiari, su loro richiesta, può essere corrisposto un acconto nella misura massima del 50% dell'importo assegnato. La liquidazione delle somme residue avviene successivamente alla realizzazione delle iniziative ammesse ai benefici della presente legge.

(6) L'ufficio dispone il pagamento previo presentazione di una domanda di liquidazione corredata della seguente documentazione:

  • a)  per le domande di cui all' articolo 6: relazione esecutiva, stato finale dei lavori o documentazione di spesa;
  • b)  per le domande di cui all' articolo 7: relazione sull'attività rispettivamente sulle manifestazioni svolte, conto consuntivo.

(7) L'ufficio è autorizzato a chiedere in visione la corrispondente documentazione contabile e ad effettuare gli opportuni accertamenti e sopralluoghi.

(8) In caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative, la Provincia dispone il recupero totale o parziale delle somme versate in relazione alle spese effettivamente sostenute.