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In vigore al: 21/11/2014

b) LEGGE PROVINCIALE 8 luglio 1983, n. 221)
Interventi provinciali per lo sviluppo delle attività del tempo libero

1)
Pubblicata nel B.U. 19 luglio 1983, n. 36.

Art. 1 (Principi)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano considera tempo libero, ai fini della presente legge, il complesso delle attività ricreative rivolte a rafforzare e ampliare i rapporti sociali ed a sviluppare le capacità morali, intellettuali e fisiche della persona nelle ore libere dal lavoro.

(2) Il tempo libero ai sensi della presente legge si caratterizza per la volontarietà della partecipazione alle iniziative promosse, per il pluralismo delle organizzazioni e istituzioni, per la flessibilità dei metodi e dei moduli organizzativi, per il loro adeguamento agli interessi, alle esigenze, alle condizioni e situazioni ambientali e sociali.

(3) Un aspetto fondamentale del tempo libero è l'impiego prevalente di collaboratori volontari.

Art. 2 (Obiettivi)

(1) La Provincia concorre alla promozione delle attività del tempo libero, favorendo, nel rispetto del pluralismo delle iniziative e del principio di sussidiarietà lo sviluppo civile della persona e contribuendo al miglioramento della qualità della vita della popolazione dopo il lavoro.

(2) La presente legge regola gli interventi della Provincia a favore delle attività ricreative del tempo libero. La promozione delle attività specificatamente culturali, sportive e del servizio giovani è disciplinata da apposite leggi.

Art. 3 (Competenze e organizzazioni)

(1) La Provincia esercita funzioni di promozione delle attività del tempo libero. Essa svolge la propria attività ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché ai sensi del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 475.

(2) Altre istituzioni promotrici e/o organizzatrici sono i comuni, singoli o associati, gli enti, le associazioni e organizzazioni ed i rispettivi consorzi operanti nell'ambito provinciale o comprensoriale, nonché le associazioni operanti a livello comunale o rionale che abbiano come rilevante fine statutario le attività del tempo libero.

(3) Gli enti, le associazioni o organizzazioni di cui al precedente comma svolgono e sviluppano la loro attività con piena autonomia e responsabilità.

Art. 4 (Strutture per le attività ricreative)

(1) La realizzazione, il completamento e la manutenzione di impianti e strutture per le attività del tempo libero sono promossi qualora:

  • a)  ad opera del promotore se ne possa dimostrare l' effettivo fabbisogno nel relativo ambito territoriale;
  • b)  sia stata creata un' istituzione o un'organizzazione stabile per la relativa gestione;
  • c)  vengano adottate apposite norme per la gestione e l' uso degli impianti e delle strutture;
  • d)  l' istituzione o organizzazione titolare si obblighi a non mutare volontariamente la destinazione dell'opera realizzata per almeno nove anni.

(2) Le provvidenze sono concesse solo per gli impianti e le strutture destinati esclusivamente o prevalentemente alle attività del tempo libero. Rientrano fra le opere di cui al comma precedente anche gli impianti e le strutture polivalenti per la parte utilizzabile esclusivamente o prevalentemente per le attività ricreative o idonee ad essere gestite autonomamente.

(3) Nel caso di nuova costruzione, ristrutturazione e ampliamento di edifici scolastici e di centri culturali e civici devono essere previsti, nei limiti del possibile e in quanto necessario, locali e attrezzature per le attività del tempo libero.

Art. 5 (Interventi diretti della Provincia)

(1) Agli adempimenti di cui alla presente legge provvede l'ufficio sport, attività alpinistiche e ricreative.

(2) L'ufficio di cui al comma precedente effettua e promuove, inoltre, consulenze, studi, ricerche, indagini e rilevamenti concernenti la materia delle attività del tempo libero, del relativo associazionismo e coordina e promuove nel complesso le iniziative atte allo sviluppo del settore.

Art. 6 (Provvidenze per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento e l'acquisizione di strutture e impianti per le attività ricreative)

(1) L'Amministrazione provinciale è autorizzata a concedere a favore di associazioni e istituzioni ricreative contributi per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento di locali, impianti e attrezzature del tempo libero destinati alle attività della rispettiva organizzazione.

(2) Resta salva la competenza dei comuni nelle materie di cui al comma precedente.

Art. 7 (Sovvenzioni e sussidi)

(1) La Provincia è autorizzata a concedere sovvenzioni e sussidi a favore di istituzioni, associazioni, gruppi ricreativi aziendali, comitati, nonché organizzazioni, per lo svolgimento di attività ricreative e del tempo libero a carattere dilettantistico. Ai predetti benefici sono ammesse le spese inerenti all'attività sociale annuale all'acquisto di equipaggiamento, attrezzature e materiale d'uso all'organizzazione di manifestazioni o convegni e di corsi per la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti, nonché di altre iniziative ritenute idonee ai sensi della presente legge.

(2) Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 della presente legge la Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore alle attività ricreative è autorizzata ad assumere anche spese per iniziative da realizzare in proprio.

Art. 8 (Presentazione delle domande e documentazione)

(1) Le domande rivolte ad ottenere la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 6 e 7 devono essere presentate annualmente entro il termine che sarà stabilito dalla Giunta provinciale.

(2) Le domande rivolte ad ottenere i contributi di cui all'articolo 6, primo comma, devono essere corredate dalla seguente documentazione: relazione tecnica, progetto di massima, preventivo di spesa, programma di costruzione, piano di finanziamento, rendiconto dell'attività svolta, dichiarazione relativa alla destinazione dell'opera ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera d), e, in caso di nuova costruzione o di ampliamento, dichiarazione del sindaco che l'opera corrisponde al piano urbanistico.

(3) Le domande di cui all'articolo 7, primo comma, devono essere corredate della seguente documentazione: rendiconto dell'attività svolta, programma dettagliato dell'attività da svolgere nel corso dell'anno, rispettivamente programmi dettagliati delle manifestazioni, dei convegni o dei corsi oppure di una relazione sul fabbisogno delle attrezzature, nonché l'elenco delle medesime, del preventivo di spesa, del piano di finanziamento.

(4) L'ufficio è autorizzato a chiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'istruzione delle domande.

(5) Divenuti esecutivi i provvedimenti di contributo, di sovvenzione rispettivamente di sussidio ai beneficiari, su loro richiesta, può essere corrisposto un acconto nella misura massima del 50% dell'importo assegnato. La liquidazione delle somme residue avviene successivamente alla realizzazione delle iniziative ammesse ai benefici della presente legge.

(6) L'ufficio dispone il pagamento previo presentazione di una domanda di liquidazione corredata della seguente documentazione:

  • a)  per le domande di cui all' articolo 6: relazione esecutiva, stato finale dei lavori o documentazione di spesa;
  • b)  per le domande di cui all' articolo 7: relazione sull'attività rispettivamente sulle manifestazioni svolte, conto consuntivo.

(7) L'ufficio è autorizzato a chiedere in visione la corrispondente documentazione contabile e ad effettuare gli opportuni accertamenti e sopralluoghi.

(8) In caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative, la Provincia dispone il recupero totale o parziale delle somme versate in relazione alle spese effettivamente sostenute.

Art. 9 (Norme abrogative e transitorie)

(1) È abrogato l'articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 1978, n. 29. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione tutte le altre norme ad essa contrarie o con essa incompatibili.

(2) Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi in corso ai sensi della legge provinciale 20 giugno 1978, n. 29, e non ancora esauriti.

Art. 10   2)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

2)
Omissis.