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In vigore al: 21/11/2014

b) LEGGE PROVINCIALE 8 luglio 1983, n. 221)
Interventi provinciali per lo sviluppo delle attività del tempo libero

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1)
Pubblicata nel B.U. 19 luglio 1983, n. 36.

Art. 2 (Obiettivi)

(1) La Provincia concorre alla promozione delle attività del tempo libero, favorendo, nel rispetto del pluralismo delle iniziative e del principio di sussidiarietà lo sviluppo civile della persona e contribuendo al miglioramento della qualità della vita della popolazione dopo il lavoro.

(2) La presente legge regola gli interventi della Provincia a favore delle attività ricreative del tempo libero. La promozione delle attività specificatamente culturali, sportive e del servizio giovani è disciplinata da apposite leggi.