(1) È istituito un gruppo di lavoro unico per le tre intendenze scolastiche composto da:
- tre ispettori tecnici, di cui uno per ciascun gruppo linguistico;
- tre esperti per l'integrazione, uno per ogni intendenza scolastica;
- tre esperti degli enti locali, di cui uno designato dal servizio sociale, uno dal centro di formazione professionale ed uno proposto dai comuni;
- tre esperti delle unità sanitarie locali, di cui un rappresentante del Servizio psicologico, un rappresentante del Servizio riabilitativo ed un esperto in materia amministrativa;
- tre rappresentanti delle associazioni dei genitori di bambini in situazione di handicap, maggiormente rappresentative a livello provinciale.
(2) Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 ha funzioni consultive e propositive per gli intendenti scolastici e collabora con gli enti locali e le Aziende speciali unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui al comma 3, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento, comprese la ricerca e lo studio. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 collabora con i gruppi di lavoro di cui all'articolo 21/quinquies, comma 2.
(3) Per coordinare la programmazione dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici e privati, sono stipulati accordi di programma nell'ambito delle rispettive competenze. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche ed attività integrative extrascolastiche.
(4) Gli accordi possono prevedere anche lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle Aziende speciali unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.
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