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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale17 ottobre 1981, n. 281)
Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.

Art. 9 (Funzioni del Presidente del consiglio di amministrazione)

(1)  Il Presidente del consiglio di amministrazione:

  1. ha la legale rappresentanza dell'Azienda;
  2. in caso di urgenza o necessità può adottare provvedimenti di spettanza del consiglio, riferendone allo stesso, per la ratifica, nella adunanza successiva;
  3. vigila sull'esecuzione dei compiti affidati al direttore dell'Azienda;
  4. 17)
  5. 17) 
  6. 17) 
  7. approva in via preventiva lo schema del progetto d'asta per la vendita di prodotti dell'Azienda;
  8. approva le concessioni di aree demaniali e fabbricati aventi durata da uno a nove anni; 18)
  9. autorizza l'effettuazione di vendite di prodotti principali e secondari mediante il sistema della licitazione privata.

(2)  In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono assunte dal vicepresidente.

17)
Le lettere d), e) e f) sono state abrogate dall'art. 51 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.
18)
La lettera h) dell'art. 9, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 20, comma 4, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.