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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale17 ottobre 1981, n. 281)
Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.

Art. 8 (Funzioni del consiglio di amministrazione)  

(1)  Spetta al consiglio di amministrazione:

  • a)  deliberare il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo dell'Azienda;
  • b)  deliberare l'articolazione interna dell'Azienda, nonché numero e circoscrizioni territoriali delle stazioni forestali demaniali;
  • c)  proporre alla Giunta provinciale l'acquisto e la vendita di terreni boschivi, pascoli e prati di montagna, terreni improduttivi e altri beni immobili; 11)
  • d)  proporre l'acquisto di immobili oggetto di cessazione dell'attività agricola; 12)
  • e)  approvare i piani economici di cui all'ultimo comma dell'articolo 3;
  • f)  stabilire le proprietà che non presentino condizioni favorevoli per l'Azienda nè al ripopolamento e alla riproduzione, nè al rifugio e alla sosta della selvaggina ai sensi del precedente articolo 4;
  • g)  approvare il programma delle attività dell'Azienda elencate nel precedente articolo 2 e le sue variazioni nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio di cui alla lettera a);
  • h)  approvare le concessioni di aree demaniali e fabbricati aventi durata superiore agli anni nove; 13)
  • i)  approvare l'importo massimo per l'effettuazione di vendite a trattativa privata;
  • l)  approvare i prezzi minimi per la vendita di prodotti forestali a trattativa privata;
  • m)  approvare le tariffe minime per la definizione dei canoni per le concessioni ed i criteri regolanti le stesse aventi durata inferiore agli anni 9;
  • n)  approvare l'effettuazione di interventi e attività di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2, nonché approvare la stipulazione di contratti d'opere in relazione ad interventi straordinari connessi alle attività di cui al precedente articolo 2;
  • o)  stabilire il numero massimo dei salariati fissi;
  • p)  autorizzare la sosta di autoveicoli a pagamento nelle aree in amministrazione dall'Azienda e destinate dal piano urbanistico comunale a parcheggio e fissare la tariffa di parcheggio; 14)
  • q)  concedere, compatibilmente alle esigenze dell'azienda, su terreni dati in gestione alla stessa, ai fini della costruzione o del mantenimento di opere pubbliche o di pubblico interesse o altre opere soggette ad iscrizione nel catasto edilizio, il diritto di superficie per la durata massima di 29 anni, salvo rinnovo, e stabilire le condizioni per il rilascio della relativa concessione. 15)

(2)  Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di oltre la metà dei componenti del consiglio, compreso il presidente o il vicepresidente.

(3)  Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

(4)  Contro gli atti amministrativi adottati dal consiglio di amministrazione, salvo che si tratti di atti dichiarati definitivi per legge, è ammesso ricorso in unica istanza alla Giunta provinciale, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.16) 

11)
La lettera c) è stata sostituita dall'art. 27 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.
12)
La lettera d) è stata sostituita dall'art. 25 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
13)
La lettera h) dell'art. 8, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 20, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
14)
La lettera p) è stata aggiunta dall'art. 2 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e così sostituita dall'art. 20, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
15)
La lettera q) è stata aggiunta dall'art. 32 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.
16)
L'art. 8, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 20, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.