(1) Spetta al consiglio di amministrazione:
(2) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di oltre la metà dei componenti del consiglio, compreso il presidente o il vicepresidente.
(3) Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
(4) Contro gli atti amministrativi adottati dal consiglio di amministrazione, salvo che si tratti di atti dichiarati definitivi per legge, è ammesso ricorso in unica istanza alla Giunta provinciale, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.16)