(1) Le norme attinenti la gestione contabile di cui alla presente legge vengono attuate prevedendo l'inizio della gestione medesima con il 1° gennaio 1982.
(2) Alla chiusura dell'esercizio 1981 i residui attivi e passivi e la situazione di cassa afferente l'amministrazione foreste e demanio di cui alla legge provinciale 13 settembre 1973, n. 47, saranno acquisiti al bilancio dell'Azienda.