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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale17 ottobre 1981, n. 281)
Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.

Art. 27

(1)  In prima applicazione della presente legge il bilancio preventivo di cui al secondo comma dell'articolo 16 della presente legge deve essere inviato per l'approvazione alla Giunta provinciale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.