(1) Il bestiame ammesso al pascolo nelle proprietà demaniali in base ai diritti di servitù, deve essere riconoscibile o contrassegnato dai singoli aventi diritto e avviato esclusivamente nei luoghi previsti nelle rispettive convenzioni. Gli sconfinamenti di bestiame nelle zone suaccennate, come pure il pascolo esercitato con bestiame non contrassegnato o non riconoscibile viene punito con il pagamento di una somma di Euro 4 per ogni capo bovino, equino, ovino o caprino per ogni giornata di pascolo, con un minimo in ogni caso di Euro 23.31)