(1) Il transito con cavalli per fini diversi da quelli agricoli e forestali sui terreni dati in gestione all'Azienda ai sensi dell'articolo 3 è vietato senza speciale autorizzazione rilasciata dal direttore dell'Azienda stessa.
(2) Per la violazione della prescrizione di cui al comma 1 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 31 per cavallo.28)
(3) Qualora il transito di cui al comma 1 avvenga su organizzazione di una scuola di equitazione, del fatto risponde l'istruttore o chi abbia guidato l'escursione e soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 186 maggiorata di Euro 31 per cavallo.29)