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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale17 ottobre 1981, n. 281)
Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.

Art. 14 (Vendita dei prodotti)  

(1)  Per la vendita dei prodotti principali e secondari dell'Azienda si procede, se ammissibile, mediante il sistema della licitazione privata. Il volume totale per licitazione non deve superare 100.000,00 euro. Il volume totale non può essere scisso al fine di sottrarre la vendita all'applicazione delle disposizioni comunitarie.

(2)  I contratti sono stipulati e firmati dal direttore.

(3)  I prodotti principali e secondari, il cui lotto non supera l'importo stabilito dal consiglio di amministrazione, possono essere venduti a trattativa privata. I contratti vengono stipulati dal direttore.

(4)  I prezzi minimi per i prodotti vengono periodicamente stabiliti dal consiglio di amministrazione.22) 

22)
L'art. 14 è stato così sostituito dall'art. 20, comma 6, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.