(1) Per la vendita dei prodotti principali e secondari dell'Azienda si procede, se ammissibile, mediante il sistema della licitazione privata. Il volume totale per licitazione non deve superare 100.000,00 euro. Il volume totale non può essere scisso al fine di sottrarre la vendita all'applicazione delle disposizioni comunitarie.
(2) I contratti sono stipulati e firmati dal direttore.
(3) I prodotti principali e secondari, il cui lotto non supera l'importo stabilito dal consiglio di amministrazione, possono essere venduti a trattativa privata. I contratti vengono stipulati dal direttore.
(4) I prezzi minimi per i prodotti vengono periodicamente stabiliti dal consiglio di amministrazione.22)