In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale17 ottobre 1981, n. 281)
Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.

Art. 12   delibera sentenza

(1)  I lavori e gli acquisti dell'Azienda sono eseguiti di norma in economia.20) 

(2)  Per l'esecuzione di detti interventi il direttore può nominare fra il personale forestale del ruolo tecnico appartenente alla VI, VII o VIII qualifica funzionale in servizio presso l'Azienda, i funzionari preposti alla direzione dei lavori.

(3)  Il direttore provvede all'assunzione dei salariati fissi e avventizi, alla stipulazione dei relativi contratti di lavoro, alla determinazione dei salari e al licenziamento dei salariati, il tutto nel rispetto delle norme sul collocamento dei lavoratori e con il trattamento economico previsto dal corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori idraulico-forestali, eseguiti in amministrazione diretta ed ai relativi accordi integrativi circoscrizionali.

(4)  Il direttore può, inoltre, su autorizzazione del Presidente del consiglio di amministrazione, affidare incarichi di consulenza tecnica e scientifica per studi e interventi nell'ambito delle attività della Azienda.

massimeDelibera N. 723 del 10.03.2008 - Approvazione del contratto integrativo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria per la Provincia autonoma di Bolzano
20)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 27 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.