(1) I lavori e gli acquisti dell'Azienda sono eseguiti di norma in economia.20)
(2) Per l'esecuzione di detti interventi il direttore può nominare fra il personale forestale del ruolo tecnico appartenente alla VI, VII o VIII qualifica funzionale in servizio presso l'Azienda, i funzionari preposti alla direzione dei lavori.
(3) Il direttore provvede all'assunzione dei salariati fissi e avventizi, alla stipulazione dei relativi contratti di lavoro, alla determinazione dei salari e al licenziamento dei salariati, il tutto nel rispetto delle norme sul collocamento dei lavoratori e con il trattamento economico previsto dal corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori idraulico-forestali, eseguiti in amministrazione diretta ed ai relativi accordi integrativi circoscrizionali.
(4) Il direttore può, inoltre, su autorizzazione del Presidente del consiglio di amministrazione, affidare incarichi di consulenza tecnica e scientifica per studi e interventi nell'ambito delle attività della Azienda.