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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale17 ottobre 1981, n. 281)
Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.

Art. 4

(1)  I territori demaniali affidati all'Azienda ed i terreni con superficie inferiore a venticinque ettari inclusi nei territori predetti costituiscono oasi di protezione destinata a rifugio, riproduzione e sosta della fauna selvatica.3) 

(2)  I confini di tali territori vengono contrassegnati con le tabelle di cui alla tabella A) allegata alla presente legge, o con i segni perimetrali dell'Azienda in bianco-nero-bianco.

(3)  Detti confini seguono i confini particellari delle proprietà demaniali con possibilità di conguagli in accordo con le riserve confinanti e nell'interesse di un funzionale servizio di controllo e gestione venatoria.

(4)  Catture e abbattimenti in tali territori sono autorizzati in via straordinaria, sentito il direttore, dal Presidente del consiglio di amministrazione ai soli fini del migliore assestamento venatico e della protezione delle colture.

(5)  Dette catture e abbattimenti vengono effettuati dal personale forestale e di vigilanza venatoria dell'Azienda o su autorizzazione del Presidente del consiglio di amministrazione, gratuitamente, da persone idonee, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del personale dell'Azienda.

(6)  Qualora alcune proprietà demaniali non presentino condizioni favorevoli per l'Azienda, nè al ripopolamento e alla riproduzione, nè al rifugio e alla sosta della selvaggina, esse potranno, sentito il direttore dell'Azienda e con deliberazione del consiglio di amministrazione, essere date in concessione a riserve di caccia confinanti.

(7)  Il controllo tecnico dell'esercizio venatorio sui territori dati in concessione rimane di competenza dell'Azienda.

(8)  La non ottemperanza delle condizioni previste dall'atto di concessione comporta la revoca della medesima.

(9)  Ai fini di cui al precedente articolo 2, lettera d), l'Azienda può effettuare sui territori demaniali ricerche, studi e sperimentazioni interessanti la fauna.

3)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.