(1) Il provvedimento che autorizza la ricerca deve contenere:
(2) L'Assessore provinciale competente può in ogni caso, entro tre mesi dalla richiesta del titolare del permesso o di sua iniziativa, disporre varianti al provvedimento che autorizza la ricerca, sentito l'ufficio minerario provinciale e, quando ritenuto necessario, tutti o in parte gli uffici di cui al terzo comma del precedente articolo 11. Decorso il termine di tre mesi dalla richiesta, le varianti al programma che non abbiano dato luogo a rilievi si intendono approvate. Le varianti vengono comunicate al sindaco del comune territorialmente interessato per gli eventuali adempimenti di cui al quinto comma del precedente articolo 11.