In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale10 novembre 1978, n. 671)
Disciplina della prospezione, ricerca e concessione delle sostanze minerarie

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 2 maggio 1979, n. 22.

Art. 15 (Contenuto del permesso di ricerca)

(1)  Il provvedimento che autorizza la ricerca deve contenere:

  1. le generalità del titolare del permesso e il suo domicilio, da eleggersi in un comune della provincia;
  2. la superficie accordata, la sua denominazione e la durata del permesso;
  3. l'ammontare del diritto annuo da corrispondersi ai sensi del successivo articolo 48;
  4. l'ammontare del premio eventualmente dovuto al titolare dell'autorizzazione di prospezione, determinato ai sensi del precedente articolo 9;
  5. l'approvazione del programma generale di cui alla lettera a) del precedente articolo 12 e della lettera e) del medesimo articolo, se trattasi delle sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1;
  6. l'approvazione dei programmi annuali di lavoro di cui alla lettera b) del precedente articolo 12 e della lettera e) del medesimo articolo, se trattasi delle sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1;
  7. le prescrizioni particolari da disporsi sulla base dei pareri degli uffici di cui al terzo comma del precedente articolo 11 o, in caso di ricorso di cui all'ultimo comma del medesimo articolo, della decisione della Giunta provinciale, riguardanti ogni altro intervento previsto ai sensi del precedente articolo 12;
  8. piano topografico generale.

(2)  L'Assessore provinciale competente può in ogni caso, entro tre mesi dalla richiesta del titolare del permesso o di sua iniziativa, disporre varianti al provvedimento che autorizza la ricerca, sentito l'ufficio minerario provinciale e, quando ritenuto necessario, tutti o in parte gli uffici di cui al terzo comma del precedente articolo 11. Decorso il termine di tre mesi dalla richiesta, le varianti al programma che non abbiano dato luogo a rilievi si intendono approvate. Le varianti vengono comunicate al sindaco del comune territorialmente interessato per gli eventuali adempimenti di cui al quinto comma del precedente articolo 11.

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