In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale10 novembre 1978, n. 671)
Disciplina della prospezione, ricerca e concessione delle sostanze minerarie

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 2 maggio 1979, n. 22.

Art. 11 (Procedura per l'ottenimento del permesso di ricerca)

(1)  Il permesso di ricerca può venire rilasciato con decreto dell'Assessore provinciale competente in materia a chi ne faccia domanda e disponga della necessaria idoneità tecnica ed economica a condurre i relativi lavori, allegando la documentazione di cui al successivo articolo 12.

(2)  Completata l'istruttoria sulla documentazione presentata e accertate le condizioni di ammissibilità, l'ufficio minerario provinciale deve inoltrare copia della domanda e della documentazione stessa ai sindaci dei comuni territorialmente interessati, i quali esprimono il parere della Giunta comunale entro il termine perentorio di 60 giorni, superato il quale si prescinde dal parere stesso.

(3)  L'ufficio minerario provinciale provvede contemporaneamente ad acquisire i pareri degli uffici competenti in materia di urbanistica, di foreste, tutela del paesaggio, tutela delle risorse naturali e, per le sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, dell'azienda provinciale per la regolamentazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, nonché dell'ufficio acque pubbliche. I predetti uffici devono pronunciarsi entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, superato il quale si prescinde dai pareri stessi.

(4)  Il permesso viene concesso sulla base della relazione tecnica ed economica dell'ufficio minerario provinciale, dei pareri favorevoli della Giunta comunale territorialmente interessata e degli uffici di cui ai precedenti commi, quando rilasciati nei termini prescritti.

(5)  Copia del permesso viene inviata al sindaco del comune interessato, il quale rilascia entro i termini stabiliti nel provvedimento di autorizzazione alla ricerca, o di sua variante autorizzata ai sensi del successivo articolo 15, la concessione edilizia, di durata corrispondente a quella del permesso, relativa ad eventuali fabbricati a carattere esclusivamente provvisorio e ad altre infrastrutture, compresi o da comprendersi nella documentazione di cui al successivo articolo 12.

(6)  La concessione non è soggetta alla corresponsione del contributo di cui all'articolo 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1.

(7)  In caso di esito sfavorevole della domanda, l'Assessore provinciale competente comunica al richiedente, con lettera raccomandata R.R., i motivi del diniego. Avverso il provvedimento dell'Assessore è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, alla Giunta provinciale, la quale decide entro 60 giorni, sentito il Consiglio provinciale delle miniere.

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