(1) È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, presso il tesoriere della Provincia o a mani dell'agente accertatore, qualora sia abilitato. Il pagamento della sanzione in misura ridotta ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.
(2) Non è ammesso il pagamento in misura ridotta in caso di sanzione pecuniaria determinata in misura fissa. Qualora il pagamento abbia avuto comunque luogo, si procede ai sensi dell'articolo 7 al recupero della differenza della somma dovuta.14)