Pubblicata nel B.U. 20 settembre 1976, n. 40 - Numero straordinario.
(1) Il personale amministrativo in servizio presso la sede centrale della federazione provinciale degli asili infanitili e scuole materne della provincia di Bolzano da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge è assunto, con delibera della Giunta provinciale, con effetto dal termine previsto nella 1 parte del 1° comma dell'articolo 74 e previa domanda, nel ruolo amministrativo di cui alla legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, della Provincia. L'inquadramento avviene, in caso di necessità, anche in soprannumero, nella relativa carriera spettante in base al titolo di studio in possesso dell'interessato secondo l'ordinamento provinciale. Si prescinde dal limite di età e dalla conoscenza della lingua non materna.
(2) Ai fini dello sviluppo della carriera il servizio prestato dal personale contemplato al primo comma presso la citata federazione viene riconosciuto per intero, purché tale servizio sia stato svolto con il titolo di studio in base al quale viene effettuato l'inquadramento nella relativa carriera.