Pubblicata nel B.U. 20 settembre 1976, n. 40 - Numero straordinario.
(1) Al personale direttivo, insegnante ed assistente incaricato o supplente spetta il trattamento economico iniziale previsto per la corrispondente categoria del personale di ruolo.
(2) Il trattamento economico di cui al precedente comma è concesso fino alla fine dell'anno scolastico per gli incarichi conferiti ai sensi del terzo comma dell'articolo 57.
(3) Per incarichi conferiti ai sensi del secondo comma dell'articolo 57, detto trattamento economico è concesso per la durata dell'effettivo servizio.
(4)(5)(6)(7)10)
Abrogati dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.