In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 71)2)
Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1974, n. 42.
2)
Vedi l'art. 20, comma 4, della L.P. 17 maggio 2013, n. 8.

Art. 19 (Attività di assistenza scolastica svolta da altri enti)

(1) I programmi di assistenza scolastica promossi nella provincia, per ciascun anno scolastico, da enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale sono soggetti, ai sensi del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 687, all'approvazione della Giunta provinciale, che ne cura il coordinamento con le attività di competenza della Provincia.

(2) In particolare si tratta dei seguenti enti ed istituti:

  1. centro nazionale sussidi audiovisivi;
  2. ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche;
  3. ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;
  4. centro italiano viaggi d'istruzione studenti delle scuole secondarie;
  5. ente nazionale assistenza maestri;
  6. istituto nazionale di assistenza dipendenti enti locali.