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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 71)2)
Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio

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1)
Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1974, n. 42.
2)
Vedi l'art. 20, comma 4, della L.P. 17 maggio 2013, n. 8.

Art. 14 (Assicurazione)  

(1) L'amministrazione provinciale, anche con contratti di assicurazione, può coprire i bambini delle scuole dell'infanzia, le alunne e gli alunni da rischi da infortuni che possono verificarsi in dipendenza dello svolgimento delle attività scolastiche, parascolastiche e interscolastiche, nonché durante il percorso da casa a scuola e ritorno.

(2) Ai fini della copertura dei rischi da infortuni dei bambini delle scuole dell'infanzia, degli alunni e delle alunne si procede, previo accordo con l'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche, ovvero ai sensi della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, e successive modifiche.

(3)18)19)

18)
L'art. 14 è stato modificato dall'art. 12 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1, dall'art. 8 della L.P. 22 maggio 1980, n. 13, dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16, e successivamente sostitutito dall'art. 37 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
19)
L'art. 14, comma 3, è stato abrogato dall'art. 21, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.